Calcolatore interessi di mora

Calcola gli interessi legali di mora su fatture scadute secondo il D.Lgs 231/2002. Gratuito, senza registrazione.

Inserisci i dati della fattura

Tasso legale 231/2002 indicativo: ~12,25% (aggiornato semestralmente dal MEF).

Giorni di ritardo
30 gg
Interessi maturati
10,07 €
Totale dovuto
1010,07 €

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Come funziona il calcolo

Il calcolo degli interessi di mora nelle transazioni commerciali segue una formula lineare:

Interessi = Importo × (Tasso annuo / 100) × Giorni di ritardo / 365

D.Lgs 231/2002: cosa dice la legge

Il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, attuativo della direttiva europea 2000/35/CE, disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e con la Pubblica Amministrazione. Prevede:

  • Decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di messa in mora formale (art. 4).
  • Tasso di mora pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali (art. 5). Il MEF pubblica il tasso ogni semestre in Gazzetta Ufficiale.
  • Termini legali: 30 giorni per B2B (60 per PA), salvo diverso accordo scritto.
  • Recupero costi: importo forfettario di 40 € oltre agli interessi (art. 6).

Esempio pratico

Fattura da 2500,00 € scaduta da 45 giorni al tasso legale del 12,25%:

2500 × 0,1225 × 45 / 365 = 37,76 € di interessi
Totale dovuto: 2537,76 €

Domande frequenti

Devo mandare una messa in mora prima di richiedere gli interessi?

No. Il D.Lgs 231/2002 prevede la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza pattuita, senza necessità di intimazione.

Posso applicare un tasso diverso da quello legale?

Sì, purché sia pattuito per iscritto e non risulti gravemente iniquo per il creditore (art. 7). In assenza di accordo, si applica il tasso legale ex art. 5.

Gli interessi di mora sono soggetti a IVA?

No. Gli interessi moratori sono esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/1972.

Come recupero i 40 € di spese forfettarie?

Vanno richiesti in fase di sollecito o messa in mora, in aggiunta agli interessi maturati. Non è necessario documentarli.